Anche per il fisco vale la classificazione tra software di base e software applicativo. I piani di ammortamento relativi al software si adeguano infatti alla distinzione tra:
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software di base, equiparabile a un'immobilizzazione materiale cui si applica in genere l'aliquota propria (20%) delle macchine elettroniche, e ciò sia per i titolari di reddito di lavoro autonomo che di impresa; |
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software applicativo, il cui ammortamento è disciplinato dall'art. 103 del Tuir con riferimento al reddito di impresa, mentre risulta assente analogo riferimento per il reddito autonomo. |
In base al citato art. 103, comma 1, del Tuir, le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e dei brevetti industriali sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo. Si instaura quindi una corrispondenza con quanto previsto a livello civilistico, ove l'ammortamento deve sì essere correlato al periodo di prevista utilità futura, ma qualora tale intervallo temporale non sia determinabile è prudenziale utilizzare il periodo di tre esercizi.
Tale disciplina è applicabile sia all'acquisto in proprietà del software sia all'acquisizione della licenza d'uso a tempo indeterminato, dove non sorgono pertanto differenze in merito al trattamento civilistico e fiscale: di norma, ammortamento calcolato con aliquota del 33,33% annua.
Differente il discorso con riferimento all'acquisto della licenza d'uso a tempo determinato. Nella fattispecie vi possono essere due soluzioni:
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se il contratto di licenza prevede il pagamento di un corrispettivo periodico, ai fini fiscali le spese sostenute sono componenti negativi di reddito determinati nella misura risultante dall'applicazione del principio di competenza di cui all'art. 109 del Tuir (in armonia con la disciplina civilistica); |
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se il contratto prevede invece il pagamento di un corrispettivo «una tantum» pagato all'inizio a valere per tutto il periodo di licenza, l'ammortamento deve tenere conto del periodo di durata della licenza d'uso. |
La norma fiscale di riferimento è l'art. 103, comma 2 del Tuir che prevede che le quote di ammortamento sono deducibili in misura corrispondente alla durata dell'utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge (anche se in un ambito parzialmente differente è opportuno ricordare come la risoluzione n. 35 del 13 febbraio 2003 abbia offerto interessanti spunti sul tema).
Autori: Franco Cornaggia e Norberto Villa
Fonte: ItaliaOggi Sette